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Decisione sull'opposizione BLUMARINE contro BLU MARE
Il 27 Settembre 2012, è stata emanate la prima decisione sull’opposizione BLUMARINE contro BLU MARE nella classe 25 Ecco il testo:
OPPOSIZIONE N.7/2011
BLUFIN S.p.A., via G. Ferraris, 13-15-15/A, 41012 Carpi (MO), rappresentata da Dr. Franco Cicogna, via Visconti di Modrone, 14 /A 20122 Milano
c o n t r o
Sig. LIU RUOAI, via C. Perrini, 20 20154 Milano
Il Dr. Alberto Penna ha emanato la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. 7/2011 è accolta per tutti prodotti contestati appartenenti alla classe 25.
2. La domanda di marchio italiano n. Ml2011 C007751 è respinta nella sua totalità.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 250 euro (il rimborso dei diritti di opposizione).
MOTIVAZIONE:
L'opposizione si basa su sei marchi anteriori, concessi in Italia a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Per motivi di opportunità procedurale, si procede all'esame dell'opposizione con riferimento al marchio nazionale n. 349437 (infatti, tenuto conto che il diritto anteriore è rimasto soddisfatto con l'accoglimento dell'opposizione e con il contestuale rigetto della domanda di registrazione del marchio impugnato, non si ritiene necessario esaminare anche gli altri marchi indicati dall'opponente). L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettere c) e d) del Codice di Proprietà Industriale.
Per completezza di giudizio, occorre rilevare che la comunicazione del 27.04. 2012 con la quale il richiedente ha dichiarato che il marchio richiesto non sarebbe stato più utilizzato trascorsi sei mesi (perché sostituito sul mercato con altro marchio già registrato) appare ininfluente ai fini della presente decisione. Infatti il giudizio di confondibilità dei segni contrapposti deve necessariamente avere per oggetto, da un lato, il marchio anteriore registrato e, dall'altro il marchio richiesto così come risultante dalla domanda di registrazione a suo tempo depositata.
RISCHIO DI CONFUSIONE- ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA d)
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.
a) l prodotti
l prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:
Classe 25: articoli di abbigliamento in generale, inclusi scarpe, stivali; pantofole.
l prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 25: abbigliamento ed accessori compresi in questa classe.
b) l segni
Marchio anteriore: BLU MARINE
Marchio contro cui viene proposta l'opposizione: BLUEMARE
A livello visivo, il marchio anteriore si compone di nove lettere in carattere stampatello maiuscolo mentre la parola del segno opposto è formata da otto lettere in un carattere stilizzato e leggermente obliquo rispetto al piano di scrittura. Strutturalmente, la parte iniziale delle parole in esame (le prime tre lettere) è identica; nel segno contestato è inserita una vocale, la "E", mancante nel marchio anteriore; vi sono poi altre tre lettere in comune ("MAR") e la parte finale della dicitura che nel primo è " INE" e nel secondo è "E". Conseguentemente da un punto di vista visivo, nonostante la diversa caratterizzazione delle lettere, i segni presentano un grado medio-alto di somiglianza.
A livello fonetico, i marchi a confronto risultano mediamente simili in quanto la pronuncia delle due parole è quasi identica, tenuto conto della parte finale delle stesse ("l NE" nel marchio anteriore ed "E" in quello opposto).
A livello concettuale, la somiglianza è medio-alta perché ambedue i segni ricordano il colore blu (prima parte comune ai due termini) che si associa chiaramente al concetto di "mare" e di "marine". Tenendo conto delle citate somiglianze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale si ritiene che i segni oggetto di comparazione siano simili.
a) Pubblico di riferimento - livello di attenzione
Tenuto conto della tipologia dei prodotti commercializzati nel settore moda dell'abbigliamento, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
b) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Poiché l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato livello di capacità distintiva acquisita in virtù dell'uso intensivo/della sua notorietà secondo quanto affermato dall'opponente. Infatti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un carattere distintivo elevato.
l prodotti in questione sono identici appartenendo tutti a quelli indicati nella classe 25.
Alla luce di quanto emerso si ritiene sussistere nella fattispecie esaminata un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori di tali prodotti così come previsto dall'art.12, c. 1, lettera d) del Codice di Proprietà Industriale.
L'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.i dispone che: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
SPESE
Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 250 euro (il rimborso dei diritti di opposizione).
Ai sensi dell'articolo 135 comma 1, Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.