Con la sentenza di condanna, il giudice -ai sensi dell’art. 538 c.p.p.- deve decidere anche sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte civile con l’atto di costituzione (esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale) e precisata nelle conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art. 523 c.p.p..
In caso di condanna dell’imputato, quindi, alla liquidazione dei danni derivati dal reato –quando vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato- provvede il giudice penale, “salvo che sia prevista la competenza di altro giudice” (art. 523 c.p.p.), a meno che “le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, in questo caso pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti la giudice civile” (art. 539 c.p.p.).
Nel caso dei processi per contraffazione di marchi, quindi, ove al giudice vengano –dalla parte civile costituita- offerti elementi di prova idonei a valutare il quantum del danno subito, il giudice penale può procedere alla liquidazione del danno. Parimenti egli può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, ove la parte civile lo chieda.