Con la sentenza n. 11/11, del 22 dicembre 2011, la Commissione dei Ricorsi ha accolto il ricorso presentato dalla Texaco Development Corporation, così ammettendo l’applicabilità della “continuazione della procedura” secondo l’art. 192 CPI allo scopo di ottenere il differimento del termine di 3 mesi previsto dall’Art. 56(4) CPI per il deposito della traduzione in lingua italiana di un brevetto europeo. La decisione è andata in giudicato.
Per poter beneficiare della “continuazione della procedura” la richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato, i.e. il termine di deposito della traduzione di un brevetto europeo ovvero tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione del brevetto, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto, entro lo stesso termine, quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura.